NASPI – DIS COLL – ASDI I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

°°°NASpI LA NUOVA DISOCCUPAZIONE – DIS COLL PER CONTRATTI A PROGETTO – ASDI °°°

NASPI a sostituzione dell’ASPI (vecchia disoccupazione)

COSA. COME. QUANDO.     *** in sintesi***

Dal 1° maggio 2015 (ironia della sorte questa data..) subentrerà la nuova disoccupazione NASpI all’attuale ASPI e Mini-ASPI.

BENEFICIARI:

Lavoratori dipendenti compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperativa e dipendenti pubblica amministrazione a tempo determinato (NO operai agricoli)

REQUISITI:

  • Essere in stato di disoccupazione, ovvero perdere il lavoro involontariamente, quindi esser stato licenziato; avere un contratto scaduto; essersi dimessi per giusta causa o dimissioni entro il primo anno di vita del figlio, anche per risoluzione consensuale rapporto di lavoro in ambito di procedura di conciliazione art. 7 L. 604 del 1966.
  • Possedere almeno 13 settimane di contribuzione begli ultimi 4 anni.
  • Possedere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la data di licenziamento.

CALCOLO:

Per retribuzioni mensili pari o inferiori ai 1195 € (rivalutate ogni anno) l’indennità corrisponderà al 75% della retribuzione media imponibile degli ultimi 4 anni.

Per retribuzioni mensili superiori ai ai 1195 € (rivalutate ogni anno) l’indennità corrisponderà al 75% della retribuzione media imponibile degli ultimi 4 anni, più il del 25% sulla differenza tra retribuzione mensile media e i 1195.

Massimo importo erogabile 1300€ mensili lordi.

Dal 1°giorno del 4° mese l’importo si riduce progressivamente del 3% mensile.

DURATA:

La prestazione dura per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini della durata, non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Dal 1° gennaio 2017 la durata massima sarà di un anno e mezzo.

PRESENTAZIONE DOMANDA:

La domanda telematica va presentata entro 68 giorni dopo la data di cessazione rapporto di lavoro tramite sito inps o rivolgendosi a un patronato.

La domanda spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda,  in ogni caso mai prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

DECADE:

La domanda decade se:

  • si perde lo stato di disoccupazione iniziando un’attività lavorativa con regolare contratto con durata maggiore a 6 mesi, quindi poi andrà presentata una nuova domanda (si sospende se il contratto è inferiore ai sei mesi, per poi riaprirla senza presentare nuova domanda) nel caso in cui il contratto sia superiore a 6 mesi ma il reddito annuale lordo, sia inferiore a 8145€ si mantiene la prestazione, che però sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.
  • partecipazione a corsi di riqualificazione professionale.
  • possibilità richiesta anticipo Naspi per incentivare l’autoimprenditorialità: domanda da presentare, per avere la somma spettante in un unica soluzione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o cooperativa.
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS;
  • inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’INPS c’è compatibilità se il reddito annuale lordo è inferiore a 4800€ con collaborazioni a progetto 8000€ ad ogni modo la naspi sarà ridotto dell’80%;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la Naspi.

COMPATIBILITA’ CON LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO:

  • lavoro autonomo: se il reddito che ne deriva è inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La Naspi sarà ridotta all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
  • lavoro subordinato: se il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione la prestazione decade, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, caso in cui la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. Se il reddito è inferiore, la prestazione resta in vigore, a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto;

disoccupato

 DIS COLL DISOCCUPAZIONE PER CONTRATTI A PROGETTO

In vigore dal 1° gennaio 2015
REQUISITI:
  • I lavoratori devono essere iscritti alla Gestione Separata INPS 
  • almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente la perdita del lavoro e almeno 1 mese ( o un contratto di almeno un mese) nel 2015.
  • sono soppressi i requisiti del reddito massimo e della monocommittenza e dello stop di due mesi nell’anno precedente
  • si richiede lo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda da certificare obbligatoriamente presso il centro per l’impiego.
Dalla nuova indennità DIS COLL sono esclusi :
• i titolari di partita IVA,
• gli amministratori e i sindaci di società.

PRESENTAZIONE DOMANDA:

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ad oggi mancano tuttavia le indicazioni dell’INPS sulle modalità di presentazione delle domande e il modulo di iscrizione.

DURATA e CALCOLO:

Massimo di sei mesi viene calcolata numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate nel periodo compreso tra il primo gennaio dell’anno solare precedente fino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.

  • l’assegno è pari al 75% dell’ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;
  • per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%.
  • E’previsto comunque un tetto massimo di 1.300 euro lordi e la riduzione del 3% ogni mese e partire dalla quinta mensilità. Per i primi 4 mesi, si ha diritto a ricevere l’intero sussidio.

youth-unemployment

Assegno di Disoccupazione per le famiglie in stato di bisogno

In via di definizione..
“Il nuovo trattamento sarà concesso in caso di particolare stato di bisogno del nucleo familiare  ma sarà subordinato all’accettazione di alcune clausole come partecipazione a iniziative di formazione e accettazione di proposte di lavoro.
L’ assegno sarà   concesso (in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande) nel rispetto della dotazione del Fondo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; inoltre, il comma 8 prospetta un’eventuale estensione – in relazione al reperimento delle risorse finanziarie – per i casi di percezione del trattamento base (cioè, della NASpI) negli anni 2016 e seguenti.

L’ASDI è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno(comma 1), con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento (comma 2).

Riguardo alla condizione economica di bisogno ed ai criteri di priorità, ulteriori disposizioni saranno definite con decreto ministeriale  da emanare entro 90 giorni. Il diritto all’ASDI  sarà  subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato, redatto dai competenti uffici dei Servizi per l’impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità per iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.”

Fonte: decreto attuativo Naspi  e http://www.fiscoetasse.com/

naspo

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